Art. 4.
(Legittimazione di usufrutto abusivo).

      1. L'usufrutto in atto di terre oggetto di uso civico, comunque classificate, può essere legittimato, su istanza degli usufruttuari abusivi, con le modalità di cui all'articolo 3, qualora l'usufrutto sia in atto al momento della richiesta e lo sia stato per un periodo di almeno venti anni antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La legittimazione di cui al comma 1, previa esposizione per due mesi della richiesta all'albo pretorio, è concessa o negata entro il mese successivo dal consiglio comunale.

 

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      3. L'atto di legittimazione deve essere registrato e trasmesso, entro due mesi dalla notificazione, a cura dell'usufruttuario del bene civico e in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio erariale competente per territorio, che deve provvedere a caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo del titolare del diritto di uso civico.